Statuto

ART. 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

Viene costituita, per iniziativa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo, la "Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio" più brevemente e successivamente denominata in sigla "O.N.A.F."
L’organizzazione ha sede presso il castello di Grinzane Cavour (Cuneo).
L’assemblea dell’O.N.A.F. potrà istituire ed altresì modificare o sopprimere sedi e rappresentanze nel territorio nazionale ed all’estero.
La durata dell’O.N.A.F. è stabilita sino al 31 dicembre 2039.

ART. 2
FINALITA' E OGGETTO

L’associazione, che non ha finalità di lucro, intende valorizzare la funzione degli assaggiatori di formaggio, favorendone la conoscenza e diffondendone l’impiego. Essa intende promuovere i molteplici aspetti delle conoscenze attraverso un’opera volta a diffondere cultura culinaria, gastronomica, alimentare in tutti i suoi vari aspetti, principalmente nel campo delle produzioni casearie, promuovendo la formazione a tutti i livelli, realizzando studi, ricerche, iniziative. L’Associazione pertanto intende realizzare le sue finalità proponendosi in via principale:
  1. di promuovere la formazione di un Albo Nazionale degli assaggiatori di formaggio con lo scopo di tutelare il titolo, le prerogative e la professionalità degli iscritti;
  2. di perseguire il riconoscimento giuridico dell’Organizzazione e del titolo di assaggiatore a tutti gli effetti legali;
  3. di diffondere l’apprendimento dell’arte di assaggio, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello pratico, operando soprattutto a livello di istruzione professionale specializzata dell’arte culinaria ed alimentare ed in qualsiasi occasione di promozione delle produzioni casearie;
  4. di tutelare e valorizzare le produzioni casearie dalle fasi di produzione e di conservazione del latte, alle successive trasformazioni artigianali ed industriali, sino alla commercializzazione del prodotto;
  5. di svolgere opera di promozione della professionalità degli associati presso gli Organi della U.E., dello Stato, delle Regioni, delle Camere di Commercio e di altri Enti, nonché presso produttori, industriali, commercianti ed organizzazioni di consumatori, affinché nelle loro necessità facciano abituale ricorso all’opera degli assaggiatori iscritti all’Organizzazione;
  6. di svolgere attiva azione propositiva e promozionale di legislazione e regolamentazione allo scopo di difendere, tutelare e valorizzare le produzioni casearie del territorio nazionale e la relativa economia;
  7. di mantenere il collegamento con analoghe istituzioni estere, favorendo la reciproca partecipazione alle manifestazioni indette ai fini sociali;
  8. di costituire i presupposti per essere rappresentati negli organismi regionali, nazionali e comunitari che si occupano di produzione e di economia lattiero-casearia.
  9. di agire per la valorizzazione e promozione dei prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta), STG (Specialità Tradizionale Garantita), PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali).
Per il conseguimento dei propri scopi sociali l’Associazione potrà stipulare accordi e contratti con Enti Pubblici e privati, quali, a titolo meramente esemplificativo, società, associazioni con o senza personalità giuridica, amministrazioni pubbliche, centri di ricerca; potrà inoltre richiedere adesioni a socio nei confronti di strutture con finalità analoghe, similari o complementari.
A completamento dell’oggetto sociale l’Associazione potrà compiere, nei confronti di qualunque terzo, ogni atto idoneo alla costituzione, regolamentazione ed estinzione di rapporti direttamente o mediatamente connessi all’oggetto.
A titolo esemplificativo, l’Associazione potrà:
  • stipulare contratti di locazione, nonchè gestire immobili;
  • partecipare in società, consorzi, associazioni, nelle forme e limiti consentiti;
  • effettuare tutte le operazioni bancarie con gli istituti di credito.

ART. 3
SOCI
I soci vengono classificati nelle seguenti categorie: Socio Ordinario, Socio Assaggiatore, Socio Maestro Assaggiatore, Socio Onorario.
  • Sono soci ordinari coloro che, producendo domanda al Consiglio Direttivo Nazionale, sono stati ammessi a far parte dell’Organizzazione.
  • Possono essere iscritti alla categoria di assaggiatori o maestri assaggiatori i soci che abbiano dato prova di capacità, secondo le prove di cui all’apposito regolamento.
  • Sono soci onorari coloro che il Consiglio Direttivo Nazionale ritenga opportuno eleggere a vita, in riconoscimento di particolari benemerenze nel campo del settore caseario nel numero massimo di tre per anno e la cui elezione dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima riunione. Nel rispetto della normativa di legge vigente, i soci onorari potranno essere esentati dal pagamento della quota sociale con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
I requisiti per l’appartenenza o per il passaggio da una categoria all’altra vengono fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposito regolamento. Ai Soci Assaggiatori oltre che ai Soci Maestri Assaggiatori, viene rilasciata la relativa patente. E’ fatto divieto di usare il titolo a scopo pubblicitario a favore di produttori o rivenditori del settore caseario.

ART. 4
AMMISSIONE

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che per attitudini o propensione o interessi culturali, possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari.
Per essere ammessi a far parte dell’Organizzazione gli aspiranti dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che delibererà entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L’eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato.
Gli associati sono tenuti a corrispondere all’Associazione una quota sociale, nonchè i contributi ordinari e straordinari, secondo tempi e modalità che verranno annualmente fissati dal Consiglio Direttivo.
All’associato che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello statuto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:
  1. diffida;
  2. sanzione pecuniaria;
  3. sospensione a tempo determinato;
  4. esclusione.
Contro le decisioni che applicano le sanzioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, di cui al successivo art.16.
I soci non assumono alcun impegno personale finanziario e/o vincolo di solidarietà per le obbligazioni contratte dall’Organizzazione, delle quali essa risponde esclusivamente con il patrimonio sociale.
Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e comunque, in nessun caso, è previsto il diritto alla restituzione di somme a qualsiasi titolo versate all’Associazione.

ART. 5
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:
  1. recesso, quando ne sia data comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla data di ricevimento della medesima. Il recesso avrà decorrenza dalla data in cui il Consiglio Direttivo stesso lo avrà accolto.
  2. esclusione, quando:
    1. incorra in ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto;
    2. siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
    3. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
    4. non abbia provveduto al versamento della quota annuale entro il 15 aprile successivo alla scadenza dell'anno sociale.
L’esclusione di cui al punto b4) può essere annullata mediante versamento delle quote arretrate.
Sull’esclusione delibera il Consiglio Direttivo.
Il socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell’Associazione, non ha diritto alla restituzione di somme a qualsiasi titolo versate all’Associazione.

ART. 6
SIMBOLO

Il simbolo dell’Organizzazione è costituito dallo speciale strumento da assaggio foggiato a carotiere e dall’immagine stilizzata di una forma di formaggio, conforme al modello depositato ai sensi di legge. La facoltà di portare il distintivo, con il simbolo dell’Organizzazione è riservata esclusivamente ai soci.

ART. 7
PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
  • dai conferimenti in denaro e in beni da parte dei soci;
  • beni immobiliari e mobiliari, nonchè da devoluzioni che per qualsiasi titolo pervengano all’Associazione, previa accettazione dei medesimi;
  • dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a fondi di accantonamento e/o di riserva, ad aumento del patrimonio.
L’inventario patrimoniale deve essere redatto e tenuto in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 8
FINANZIAMENTO

Le entrate dell’Istituto sono costituite:
  1. dalle quote sociali da versare all’atto dell’ammissione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
  2. dai contributi ordinari e straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
  3. da versamenti volontari dei soci;
  4. da sovvenzioni e contributi ricevuti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Amministrazioni locali, da Enti pubblici, nonchè da privati;
  5. dalle entrate e dai rimborsi delle spese sostenute per la gestione delle attività previste nell’oggetto sociale;
  6. da altre fonti consentite dalle norme di legge.

ART. 9
ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure, quando particolari esigenze lo richiedano, entro un termine non superiore ai sei mesi dalla chiusura dell’esercizio medesimo, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea il rendiconto dell’esercizio e la relazione sul rendiconto. Quest’ultimo dovrà essere corredato anche dalla relazione del Collegio Sindacale.
Eventuali avanzi di gestione saranno destinati a fondi di accantonamento e/o a riserve.
Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire ai soci, direttamente o indirettamente, avanzi di gestione, utili, fondi, riserve o capitale.

ART. 10
ORGANI

Sono organi dell’Organizzazione:
  1. l’Assemblea dei soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Comitato Esecutivo
  4. il Presidente
  5. il Segretario Generale
  6. il Collegio Sindacale
  7. il Collegio dei Probiviri

ART. 11
L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.
L’Assemblea è costituita da tutti i soci, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, se nominato.
L’Assemblea si riunisce anche fuori dalla sede legale, purchè in Italia; essa può essere ordinaria o straordinaria.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
  1. discutere ed approvare il bilancio e rendiconti annuali;
  2. nominare, revocare i Consiglieri, deliberare le azioni di responsabilità dei medesimi, nonchè nominare i componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, stabilendone gli eventuali emolumenti;
  3. approvare i regolamenti interni;
  4. deliberare su qualsiasi argomento venga alla stessa sottoposto.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
       e. deliberare sulle modifiche statutarie:
        f. deliberare sui trasferimenti di sede;
       g. deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Asssociazione e nominare i liquidatori.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e dei rendiconti economici e finanziari attuali, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o entro il maggior termine dei sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltrechè dal Presidente o dal Consiglio Direttivo Nazionale, su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno 1/10 dei soci titolari del diritto di voto.
L’avviso di convocazione deve essere inviato per lettera semplice od in forma telematica (con messaggio di posta elettronica e pubblicazione sul sito internet dell’associazione) a tutti gli associati, almeno 10 giorni prima della data fissata, indicando il giorno, la data, l’ora e l’ordine del giorno, sia della prima convocazione che della eventuale seconda convocazione.
Hanno diritto di voto i soci che risultino tali da almeno tre mesi e siano in regola con i loro adempimenti verso l’Associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
E’ consentito farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessun socio può cumulare più di tre deleghe.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo che per il punto g), per il quale è necessaria sia in prima sia in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti esprimibili. L’Assemblea regolarmente costituita, delibera a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti.
Le sedute e le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 12
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di sette ad un massimo di ventuno membri, nominati tra i soci aventi diritto di voto, dall’Assemblea dei Soci, la quale potrà anche determinare eventuali membri di diritto del Consiglio stesso, in misura non superiore ad 1/3 dei componenti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, che dura in carica quattro anni, nomina tra i suoi componenti un Presidente e tre Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, ed eventualmente il Comitato Esecutivo.
Facoltativamente, in seno al Consiglio Direttivo Nazionale, si può acclamare il Presidente Onorario, distintosi per particolari meriti nell’ambito dell’Organizzazione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando lo richieda 1/3 dei componenti.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni devono essere convocate almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza almeno un giorno prima con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e la provenienza; le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART.12 BIS
Le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell’articolo 2475 comma 4 del Codice Civile.
Ferme restando le modalità di convocazione di cui al precedente articolo, e ad esclusione degli argomenti di cui all’ultimo comma dell’articolo 2475 del Codice Civile o di altri argomenti per i quali uno o più consiglieri richiedano l’adunanza collegiale, nei limiti di legge e su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o di chi ne fa le veci, le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, o da chi ne fa le veci. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i Consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.
Le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale assunte con le modalità del presente articolo richiedono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
Il momento in cui si considera assunta la decisione dei consiglieri coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell’amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente Statuto per l’assunzione della decisione.
Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro due giorni dalla data in cui è pervenuta, all’ultimo Consigliere interpellato, l’istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell’istanza stessa. La mancata risposta nei termini stabiliti deve essere considerata quale astensione ai fini dell’assunzione o meno della decisione.
Per le decisioni assunte dagli amministratori ai sensi del presente articolo dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, inserito nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale da cui deve risultare l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della decisione, l'indicazione dei consiglieri favorevoli, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro decisione; copia del verbale deve essere trasmessa a tutti i consiglieri.
Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale curerà che la decisione così assunta venga eseguita; il soggetto che ha assunto l'iniziativa del procedimento, se diverso dal Presidente, vigilerà sull’esecuzione stessa.

ART. 13
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l’attuazione degli scopi dell’Associazione.
Esso pertanto:
  • determina il programma di attività e il piano delle iniziative dirette all’attuazione degli scopi sociali;
  • predispone il bilancio annuale, il rendiconto economico e finanziario e la relazione annuale della situazione organizzativa, tecnica ed amministrativa;
  • delibera in merito al personale dipendente;
  • accoglie le domande di ammissione e recesso dei soci e stabilisce annualmente l’ammontare delle quote sociali, dei contributi e della tassa di patente;
  • fissa le direttive concernenti l’organizzazione, l’amministrazione ed il funzionamento dell’Associazione;
  • cura l’emanazione di norme regolamentari relative alla tenuta dell’albo, alla concessione ed al rilascio della patente di assaggiatore e di maestro assaggiatore;
  • convoca l’Assemblea dei soci.

ART. 14
IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, se nominato dal Consiglio Direttivo, è composto dal Presidente, da almeno due Vice Presidenti e da altri tre Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.
Il Comitato vigila sull’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo, provvede all’ordinaria gestione dell’Ente e presiede all’organizzazione delle manifestazioni.
Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne facciano domanda almeno tre membri.
Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Esecutivo potrà nominare delle Commissioni di esperti che, per la loro funzione, siano in grado di dare un effettivo contributo di esperienza e di pratica per l’organizzazione di manifestazioni promozionali.

ART. 15
IL COLLEGIO SINDACALE

Le funzioni di controllo sono esercitate da un Collegio composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente e da due supplenti, eletti anche tra i non soci, e dura in carica quattro anni.
Ai componenti del Collegio Sindacale è richiesta competenza in materia contabile, ma non è richiesta l’iscrizione ad alcun Albo od Ordine professionale, salvo che normative future non dispongano diversamente.
Saranno osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt.2403 e seguenti del Codice Civile.
Le riunioni del Collegio Sindacale saranno fatte constare da verbale da trascrivere su apposito libro da tenere a cura del Collegio stesso.

ART. 16
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri da eleggersi tra i soci.
I membri vengono eletti dall’Assemblea, durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri nomina, nel suo seno, il Presidente.
Esso giudica, inappellabilmente e senza formalità di procedura, sulle controversie che possono insorgere tra l'O.N.A.F. ed i suoi associati, nonché sulle proposte di sanzione, sospensione ed esclusione che gli vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo e sui ricorsi inerenti.

ART. 17
PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti (o il Vice Presidente, se designato, che sostituisce il Presidente con funzione vicaria):
  • ha la rappresentanza legale dell’Organizzazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, ad ogni effetto di legge e la firma sociale;
  • rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi;
  • presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo.
Il Presidente impegna l’Organizzazione secondo e limitatamente alle deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio Direttivo.

ART. 18
SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale dell’Organizzazione.
Il Segretario Generale dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
Al Segretario Generale sono demandati compiti di coordinamento dell’attività dell’ Organizzazione e della sua gestione amministrativa.

ART. 19
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL’ASSOCIAZIONE

Con lo scopo di facilitare il raggiungimento delle finalità statutarie, l’Associazione viene strutturata in delegazioni Regionali, Inter-Provinciali e Provinciali che, per il territorio della Repubblica Italiana, saranno coincidenti con i rispettivi limiti amministrativi, mentre per le delegazioni estere il criterio verrà disciplinato con apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Per la formazione delle Sezioni Provinciali è richiesto un numero minimo di 20 (venti) soci assaggiatori. Ogni Delegazione Provinciale è retta da un Delegato Provinciale, eletto a maggioranza semplice dall’Assemblea dei Soci della provincia e dura in carica quattro anni.
Le Delegazioni Regionali sono costituite dai Delegati Provinciali di ciascuna regione. Ogni Delegazione Regionale è retta da un Delegato Regionale, eletto dai Delegati Provinciali, che dura in carica quattro anni.
Le predette Delegazioni Provinciali agiscono in collaborazione tra loro e con la Delegazione Regionale; questa, a sua volta, con gli organi nazionali dell’O.N.A.F., ai quali è tenuta a sottoporre, per l’approvazione esecutiva, i programmi tecnico-finanziari annuali delle varie iniziative e manifestazioni indette nella circoscrizione territoriale di loro competenza.
Le delegazioni devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale ha al tempo stesso facoltà di sciogliere le delegazioni, qualora ne esistano i presupposti.

ART. 20
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà conformemente a quanto previsto dal successivo secondo comma, in merito alla destinazione di eventuali residui attivi, che in nessun caso potranno andare a beneficio degli associati.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione od Ente avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità.

ART. 21
NORME DI RIFERIMENTO

L’Associazione intende disciplinarsi secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460, il quale viene recepito per ciò che attiene agli Enti non commerciali di tipo associativo.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di associazioni, ai principi generali dell’Ordinamento Giuridico italiano e al D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460.

ART. 22
LE DONNE DEL FORMAGGIO

Al fine di promuovere e valorizzare la figura della donna produttrice di formaggio, viene costituito nell’ambito dell’O.N.A.F. il "Movimento internazionale 'Le donne del formaggio'". I requisiti di appartenenza e le modalità di finanziamento del movimento sono demandate ad apposito regolamento approvato dall’assemblea dei soci.