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ORGANIZZAZIONE NAZIONALE "ASSAGGIATORI
DI FORMAGGIO"
ART.
1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE
- SEDE E DURATA
Viene costituita, per iniziativa
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Cuneo, l'Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio,
più brevemente e successivamente denominata in sigla O.N.A.F.
L'organizzazione ha sede presso il castello di Grinzane Cavour (Cuneo).
L'assemblea dell'O.N.A.F. potrà istituire ed altresì
modificare o sopprimere sedi e rappresentanze nel territorio nazionale
ed all'estero.
La durata dell'O.N.A.F. è stabilita sino al 31 dicembre 2039.
ART.
2
FINALITA' E OGGETTO
L'associazione, che non ha finalità
di lucro, intende valorizzare la funzione degli assaggiatori di
formaggio, favorendone la conoscenza e diffondendone l'impiego.
Essa intende promuovere i molteplici aspetti delle conoscenze attraverso
un'opera volta a diffondere cultura culinaria, gastronomica, alimentare
in tutti i suoi vari aspetti, principalmente nel campo delle produzioni
casearie, promuovendo la formazione a tutti i livelli, realizzando
studi, ricerche, iniziative. L'Associazione pertanto intende realizzare
le sue finalità proponendosi in via principale:
a) di promuovere la formazione di un Albo Nazionale degli assaggiatori
di formaggio con lo scopo di tutelare il titolo, le prerogative
e la professionalità degli iscritti;
b) di perseguire il riconoscimento giuridico dell'Organizzazione
e del titolo di assaggiatore a tutti gli effetti legali;
c) di diffondere l'apprendimento dell'arte di assaggio, sia dal
punto di vista tecnico, sia da quello pratico, operando soprattutto
a livello di istruzione professionale specializzata dell'arte culinaria
ed alimentare ed in qualsiasi occasione di promozione delle produzioni
casearie;
d) di tutelare e valorizzare le produzioni casearie dalle fasi di
produzione e di conservazione del latte, alle successive trasformazioni
artigianali ed industriali, sino alla commercializzazione del prodotto;
e) di svolgere opera di promozione della professionalità
degli associati presso gli Organi della U.E., dello Stato, delle
Regioni, delle Camere di Commercio e di altri Enti, nonché
presso produttori, industriali, commercianti ed organizzazioni di
consumatori, affinché nelle loro necessità facciano
abituale ricorso all'opera degli assaggiatori iscritti all'Organizzazione;
f) di svolgere attiva azione propositiva e promozionale di legislazione
e regolamentazione allo scopo di difendere, tutelare e valorizzare
le produzioni casearie del territorio nazionale e la relativa economia;
g) di mantenere il collegamento con analoghe istituzioni estere,
favorendo la reciproca partecipazione alle manifestazioni indette
ai fini sociali;
h) di costituire i presupposti per essere rappresentati negli organismi
regionali, nazionali e comunitari che si occupano di produzione
e di economia lattiero-casearia.
Per il conseguimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà
stipulare accordi e contratti con Enti Pubblici e privati, quali,
a titolo meramente esemplificativo, società, associazioni
con o senza personalità giuridica, amministrazioni pubbliche,
centri di ricerca; potrà inoltre richiedere adesioni a socio
nei confronti di strutture con finalità analoghe, similari
o complementari.
A completamento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà
compiere, nei confronti di qualunque terzo, ogni atto idoneo alla
costituzione, regolamentazione ed estinzione di rapporti direttamente
o mediatamente connessi all'oggetto.
A titolo esemplificativo, l'Associazione potrà:
· stipulare contratti di locazione, nonché gestire
immobili;
· partecipare in società, consorzi, associazioni,
nelle forme e limiti consentiti;
· effettuare tutte le operazioni bancarie con gli istituti
di credito.
ART. 3
SOCI
I soci vengono classificati nelle
seguenti categorie: Socio Ordinario, Socio Assaggiatore, Socio Maestro
Assaggiatore, Socio Onorario.
· Sono soci ordinari coloro che, producendo domanda al Consiglio
Direttivo, sono stati ammessi a far parte dell'Organizzazione.
· Possono essere iscritti alla categoria di assaggiatori
o maestri assaggiatori i soci che abbiano dato prova di capacità,
secondo le prove di cui all'apposito regolamento.
· Sono soci onorari coloro che l'Assemblea dei Soci ritenga
opportuno eleggere a vita, in riconoscimento di particolari benemerenze
nel campo del settore caseario. Nel rispetto della normativa di
legge vigente, i soci onorari potranno essere esenti dal pagamento
della quota sociale con delibera del Coniglio Direttivo.
I requisiti per l'appartenenza o per il passaggio da una categoria
all'altra vengono fissati dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.
Ai Soci Assaggiatori oltre che ai Soci Maestri Assaggiatori, viene
rilasciata la relativa patente. E' fatto divieto di usare il titolo
a scopo pubblicitario a favore di produttori o rivenditori del settore
caseario.
ART. 4
AMMISSIONE
Possono far parte dell'Associazione
le persone fisiche che per attitudini o propensione o interessi
culturali, possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari.
Per essere ammessi a far parte dell'Organizzazione gli aspiranti
dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che delibererà
entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L'eventuale diniego
dovrà essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.
Gli associati sono tenuti a corrispondere all'Associazione una quota
sociale, nonché i contributi ordinari e straordinari, secondo
tempi e modalità che verranno annualmente fissati dal Consiglio
Direttivo.
All'associato che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga
alle disposizioni dello statuto, il Consiglio Direttivo potrà
applicare le seguenti sanzioni:
a) diffida;
b) sanzione pecuniaria;
c) sospensione a tempo determinato;
d) esclusione.
Contro le decisioni che applicano le sanzioni è ammesso ricorso
al Collegio dei Probiviri, di cui al successivo art. 16.
I soci non assumono alcun impegno personale finanziario e/o vincolo
di solidarietà per le obbligazioni contratte dall'Organizzazione,
delle quali essa risponde esclusivamente con il patrimonio sociale.
Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili,
non rivalutabili e comunque, in nessun caso, è previsto il
diritto alla restituzione di somme a qualsiasi titolo versate all'Associazione.
ART.
5
PERDITA DELLA QUALITA'
DI SOCIO
La qualità di socio si perde
per:
a) recesso, quando ne sia data comunicazione
al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. Sulla domanda di
recesso delibera il Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla data
di ricevimento della medesima. Il recesso avrà decorrenza
dalla data in cui il Consiglio Direttivo stesso lo avrà accolto.
b) esclusione, quando:
1. incorra in ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal
presente statuto;
2. siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione
del rapporto associativo;
3. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento delle
finalità dell'Associazione;
4. non abbia provveduto al versamento della quota annuale entro
il 30 giugno dell'anno sociale.
L'esclusione di cui al punto b4) può essere annullata mediante
versamento delle quote arretrate.
Sull'esclusione delibera il Consiglio Direttivo.
Il socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell'Associazione,
non ha diritto alla restituzione di somme a qualsiasi titolo versate
all'Associazione.
ART.
6
SIMBOLO
Il simbolo dell'Organizzazione è
costituito dallo speciale strumento da assaggio foggiato a carotiere,
conforme al modello depositato ai sensi di legge. La facoltà
di portare il distintivo, con il simbolo dell'Organizzazione, è
riservato esclusivamente ai soci.
ART.
7
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è
costituito:
· dai conferimenti in denaro e in beni da parte dei soci;
· dai beni immobiliari e mobiliari, nonché da devoluzioni
che per qualsiasi titolo pervengano all'Associazione, previa accettazione
dei medesimi;
· dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto
annuale, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina
a fondi di accantonamento e/o di riserva, ad aumento del patrimonio.
L'inventario patrimoniale deve essere redatto e tenuto in conformità
alle norme di legge vigenti.
ART.
8
FINANZIAMENTO
Le entrate dell'Istituto sono costituite:
a) dalle quote sociali da versare all'atto dell'ammissione, nella
misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) dalla tassa di patente da versare all'atto dell'iscrizione all'Albo
Assaggiatori;
c) dai contributi ordinari e straordinari deliberati dal Consiglio
Direttivo;
d) da versamenti volontari dei soci;
e) da sovvenzioni e contributi ricevuti dallo Stato, dalle Regioni,
dalle Amministrazioni locali, da Enti pubblici, nonché da
privati;
f) dalle entrate e dai rimborsi delle spese sostenute per la gestione
delle attività previste nell'oggetto sociale;
g) da altre fonti consentite dalle norme di legge.
ART.
9
ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale inizia con il
primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure,
quando particolari esigenze lo richiedano, entro un termine non
superiore ai sei mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, il
Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea il rendiconto
dell'esercizio e la relazione sul rendiconto. Quest'ultimo dovrà
essere corredato anche dalla relazione del Collegio Sindacale.
Eventuali avanzi di gestione saranno destinati a fondi di accantonamento
e/o a riserve.
Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire
ai soci, direttamente o indirettamente, avanzi di gestione, utili,
fondi, riserve o capitale.
ART. 10
ORGANI
Sono organi dell'Organizzazione:
1) l'Assemblea dei soci
2) il Consiglio Direttivo
3) il Comitato Esecutivo
4) il Presidente
5) il Segretario Generale
6) il Collegio Sindacale
7) il Collegio dei Probiviri
ART. 11
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Associazione ha nell'Assemblea
il suo organo sovrano.
L'Assemblea è costituita da tutti i soci, è presieduta
dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, se
nominato.
L'Assemblea si riunisce anche fuori dalla sede legale, purché
in Italia; essa può essere ordinaria o straordinaria.
Spetta all'Assemblea ordinaria:
a) discutere ed approvare il bilancio e rendiconti annuali;
b) nominare, revocare i Consiglieri, deliberare le azioni di responsabilità
dei medesimi, nonché nominare i componenti del Collegio Sindacale
e del Collegio dei Probiviri, stabilendone gli eventuali emolumenti;
c) approvare i regolamenti interni;
d) deliberare su qualsiasi argomento venga alla stessa sottoposto.
Spetta all'Assemblea Straordinaria:
e) deliberare sulle modifiche statutarie;
f) deliberare sui trasferimenti di sede;
g) deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e
nominare i liquidatori.
L'Assemblea ordinaria è convocata
almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e dei
rendiconti economici e finanziari attuali, entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine dei sei
mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata,
oltreché dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, su richiesta
del Collegio Sindacale o di almeno 1/10 dei soci titolari del diritto
di voto.
L'avviso di convocazione deve essere inviato per lettera semplice
a tutti gli associati, almeno 10 giorni prima della data fissata,
indicando il giorno, la data, l'ora e l'ordine del giorno, sia della
prima convocazione che della eventuale seconda convocazione.
Hanno diritto di voto i soci che risultino tali da almeno tre mesi
e siano in regola con i loro adempimenti verso l'Associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
E' consentito farsi rappresentare da altro socio, mediante delega
scritta. Nessun socio può cumulare più di tre deleghe.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente
costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci
che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo
che per il punto g), per il quale è necessaria sia in prima
sia in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino
almeno la maggioranza dei voti esprimibili. L'Assemblea regolarmente
costituita, delibera a maggioranza assoluta dei voti degli associati
presenti.
Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare
da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
ART. 12
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto
da un minimo di sette ad un massimo di ventuno membri, nominati
tra i soci aventi diritto di voto, dall'Assemblea dei Soci, la quale
potrà anche determinare eventuali membri di diritto del Consiglio
stesso, in misura non superiore ad 1/3 dei componenti. Il Consiglio
direttivo, che dura in carica tre anni, nomina tra i suoi componenti
un Presidente e tre Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie,
ed eventualmente il Comitato Esecutivo.
Facoltativamente, in seno al Consiglio Direttivo, si può
acclamare il Presidente Onorario, distintosi per particolari meriti
nell'ambito dell'Organizzazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e comunque
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando
lo richieda 1/3 dei componenti.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti in carica.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti
degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Le riunioni devono essere convocate almeno cinque giorni prima e
in caso di urgenza almeno un giorno prima anche a mezzo telefono;
le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
ART.
13
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha tutti i
poteri per l'attuazione degli scopi dell'Associazione.
Esso pertanto:
· determina il programma di attività e il piano delle
iniziative dirette all'attuazione degli scopi sociali;
· predispone il bilancio annuale, il rendiconto economico
e finanziario e la relazione annuale della situazione organizzativa,
tecnica ed amministrativa;
· delibera in merito al personale dipendente;
· accoglie le domande di ammissione e recesso dei soci e
stabilisce annualmente l'ammontare delle quote sociali, dei contributi
e della tassa di patente;
· fissa le direttive concernenti l'organizzazione, l'amministrazione
ed il funzionamento dell'Associazione;
· cura l'emanazione di norme regolamentari relative alla
tenuta dell'albo, alla concessione ed al rilascio della patente
di assaggiatore e di maestro assaggiatore;
· convoca l'Assemblea dei soci.
ART. 14
IL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo, se nominato
dal Consiglio Direttivo, è composto dal Presidente, da almeno
due Vice Presidenti e da altri tre Consiglieri designati dal Consiglio
Direttivo fra i suoi componenti.
Il Comitato vigila sull'esecuzione dei deliberati del Consiglio
Direttivo, provvede all'ordinaria gestione dell'Ente e presiede
all'organizzazione delle manifestazioni.
Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno e quando ne facciano domanda almeno tre membri.
Le riunioni del comitato Esecutivo sono valide quando ad esse partecipa
la maggioranza dei membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Esecutivo potrà nominare delle Commissioni di
esperti che, per la loro funzione, siano in grado di dare un effettivo
contributo di esperienza e di pratica per l'organizzazione di manifestazioni
promozionali.
ART. 15
IL COLLEGIO SINDACALE
Le funzioni di controllo sono esercitate
da un Collegio composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente
e da due supplenti, eletti anche tra i non soci, e dura in carica
tre anni.
Ai componenti del Collegio Sindacale è richiesta competenza
in materia contabile, ma non è richiesta l'iscrizione ad
alcun Albo od Ordine professionale, salvo che normative future non
dispongano diversamente.
Saranno osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli
artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
Le riunioni del Collegio Sindacale saranno fatte constare da verbale
da trascrivere su apposito libro da tenere a cura del Collegio stesso.
ART. 16
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si compone
di tre membri da eleggersi tra i soci.
I membri vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi
e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri nomina, nel suo seno,
il Presidente.
Esso giudica, inappellabilmente e senza formalità di procedura,
sulle controversie che possono insorgere tra l'O.N.A.F. ed i suoi
associati, nonché sulle proposte di sanzione, sospensione
ed esclusione che gli vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo
e sui ricorsi inerenti.
ART.
17
PRESIDENTE
Il Presidente, nominato dal Consiglio
Direttivo tra i suoi componenti (o il Vice Presidente, se designato,
che sostituisce il Presidente con funzione vicaria):
· ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione, di fronte
ai terzi ed in giudizio, ad ogni effetto di legge e la firma sociale;
· rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi;
· presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo,
del Comitato Esecutivo.
Il Presidente impegna l'Organizzazione secondo e limitatamente alle
deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio Direttivo.
ART.
18
SEGRETARIO GENERALE
Il Consiglio Direttivo nomina il
Segretario Generale dell'Organizzazione.
Il Segretario Generale dura in carica tre anni e può essere
riconfermato.
Al Segretario Generale sono demandati compiti di coordinamento dell'attività
dell'Organizzazione e della sua gestione amministrativa.
ART.
19
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
DELL'ASSOCIAZIONE
Con lo scopo di facilitare il raggiungimento
delle finalità statutarie, l'Associazione viene strutturata
in delegazioni Regionali e Provinciali che, per il territorio della
Repubblica Italiana, saranno coincidenti con i rispettivi limiti
amministrativi, mentre per le delegazioni estere il criterio verrà
disposto con apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.
Per la formazione delle Sezioni Provinciali è richiesto un
numero minimo di 10 soci. Ogni Delegazione Provinciale è
retta da un Delegato Provinciale, eletto a maggioranza semplice
dall'Assemblea dei Soci della provincia e dura in carica tre anni.
Le Delegazioni Regionali sono costituite dai Delegati Provinciali
di ciascuna regione. Ogni Delegazione Regionale è retta da
un Delegato Regionale, eletto dai Delegati Provinciali , che dura
in carica tre anni.
Le predette Delegazioni Provinciali agiscono in collaborazione tra
loro e con la Delegazione Regionale; questa, a sua volta, con gli
organi nazionali dell'O.N.A.F., ai quali è tenuta a sottoporre,
per l'approvazione esecutiva, i programmi tecnico-finanziari annuali
delle varie iniziative e manifestazioni indette nella circoscrizione
territoriale di loro competenza.
ART. 20
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento, l'Assemblea
designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri
e delibererà conformemente a quanto previsto dal successivo
secondo comma, in merito alla destinazione di eventuali residui
attivi, che in nessun caso potranno andare a beneficio degli associati.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra
Associazione od Ente avente finalità analoghe o fini di pubblica
utilità.
ART.
21
NORME DI RIFERIMENTO
L'Associazione intende disciplinarsi
secondo le disposizioni previste dal Dlgs 4/12/1997 N. 460, il quale
viene recepito per ciò che attiene agli Enti non commerciali
di tipo associativo.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio
alle norme di legge in materia di associazioni, ai principi generali
dell'Ordinamento Giuridico italiano e al Dlgs 4/12/1997 N. 460.
ART.
22
NORMA
TRANSITORIA
Gli Organi sociali di cui all'art.
10 commi da 2) a 7) in funzione al momento dell'approvazione del
presente statuto rimarranno in carica sino al 31 dicembre 2000.
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